Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente ed ATA

Pubblicato da SegreteriaPesaro il

Presentazione domande (date da confermare):
DOCENTI: dalle ore 15,00 di oggi 10 luglio alle ore 23,59 di giovedì 23 luglio 2026
ATA: dal 23 luglio al 4 agosto 2026

L’utilizzaziome può essere richiesta da:
– docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
– docenti in esubero nella provincia;
– docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio negli 11 anni scolastici precedenti;
– docenti restituiti ai ruoli;
– docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
– docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero;
– docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno, che possono chiedere di essere utilizzati su sostegno;
– docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera;
– docenti titolari su insegnamento curriculare che possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o carcerarie;
– gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 e dell’art.1-bis del D.L. 126/2019;
– docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, per una sola provincia, per:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– ricongiungimento al soggetto con disabilità grave;
– gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.

Deroghe per l’assegnazione provvisoria:
a) genitori di figlio minore di anni 14;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001;
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.