Mobilità personale della Scuola: pubblicate le Ordinanze sulla mobilità

Pubblicato da SegreteriaPesaro il

Pubblicate le Ordinanze n. 30 (personale docente, educativo e ATA) e 31 (IRC) del 23 febbraio 2024 (click here).

Novità rilevanti:

– Possono partecipare alla mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova:

  • Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni
  • Beneficiari legge 104/1992 – articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6
  • Coloro che fruiscono dei riposi/permessi previsti dall’art.42 del D.Lgs. 151/2001:
    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
  • Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

– I docenti che lo scorso anno ho ottenuto trasferimento interprovinciale su scelta sintetica possono presentare domanda

– I docenti in possesso delle abilitazioni per le classi di concorso accorpate possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari.