Autorizzazione all’esercizio della libera professione dei docenti

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ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE – AUTORIZZAZIONI E INCOMPATIBILITA’

SNALS-Confsal Segreteria Provinciale di PESARO

Come è noto, ai sensi della Legge 190/2012 sulle incompatibilità, del Decreto Legislativo 297/1994 e del Decreto Legislativo 165/2001, all’inizio di ogni anno scolastico, il personale docente in servizio nella scuola statale, sia a T.I. che a T.D., che intende esercitare la libera professione oppure svolgere incarichi retribuiti deve presentare richiesta di autorizzazione al proprio dirigente scolastico.

Riguardo la LIBERA PROFESSIONE, è il comma 15 dell’articolo 508 del Decreto Legislativo 297/1994 che ne regola l’esercizio: “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.

Nella fattispecie, considerato che la norma in questione non fa alcun cenno all’obbligatorietà di possesso della partita IVA, né prevede incompatibilità per incarichi con i privati, in quanto ciò è elemento soggettivo da vagliare caso per caso, va da sé che il dirigente scolastico può negare l’autorizzazione all’esercizio della libera professione solo nel caso in cui rilevi pregiudizio all’assolvimento delle attività della funzione docente o incompatibilità con l’orario di servizio. Certamente devono essere rispettate le incompatibilità previste dall’articolo 60 del DPR 3/1957, in base al quale “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.

Per quanto attiene, invece, gli INCARICHI CONFERITI, la materia è regolata dai commi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 che chiariscono come gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono essere autorizzati di volta in volta.

In particolare, l’autorizzazione di cui trattasi deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico o, altresì, dal dipendente interessato.

L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

A seguire alcune deroghe alle norme sopra esplicitate previste dal comma 6 dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001:

  • rapporti di lavoro a tempo parziale con part-time non superiore al 50% – dalla applicazione dei commi dal 7 al 13 del Decreto Legislativo 165/2001 sono esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
  • esclusioni dal regime autorizzativo – sono esclusi da qualsiasi autorizzazione i compensi e le prestazioni derivanti:
    a. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    b. dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
    c. dalla partecipazione a convegni e seminari;
    d. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
    e. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
    f. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
    g. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Cordiali saluti.
Il Segretario provinciale
Paola Martano